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DUBBI SULLA LEGGE ZAN di SIAMO COSI

 

 

 

 

PERSONA O PERSONE?

 

Da semplici cittadine ci domandiamo: “E’ giusto che una legge distingua alcune categorie di persone ritenute vulnerabili tralasciando altre tipologie di persone che, per motivi diversi, vengono anch’ esse lese nella loro dignità?”

Faccio un esempio pratico: coloro che vengono offesi, per via dell’aspetto fisico, del peso eccessivo (studi provano che gli obesi siano i soggetti più bullizzati) o semplicemente per un carattere introverso, non sono degni di eguale tutela?

In Italia, secondo i dati dell’osservatorio del Viminale OSCAD, che monitorizza le discriminazioni in base alle segnalazioni delle associazioni lgbt, i casi di presunta omotransfobia sono in media 26 l’anno, a dimostrazione che non esiste un pericolo di omotransfobia.

Il ddl Zan licenziato alla Camera distingue alcune categorie di persone eludendo il principio di uguaglianza.

Mi spiego meglio, l’art.1 facendo riferimento non alla “persona” ma ad una parcellizzazione di persone, crea una categoria di soggetti protetti, con il rischio che il diritto non tuteli più la persona in quanto tale, ma una sua espressione, una sua caratteristica. Paradossalmente diventa una legge discriminante!

Infatti il nostro ordinamento tutela già da lesioni e offese l’essere umano in quanto persona, con una copertura completa e dettagliata.

 

LA “DISPOSIZIONE INTERIORE”

Altro pericolo che, sempre da semplice cittadina, vedo all’orizzonte è l’estensione del potere giudiziario. All’art. 4 si permette il passaggio del diritto del fatto al diritto penale che punisce una manifestazione di idee in quanto espressione di una presunta disposizione interiore, che il giudice può liberamente ricostruire, non si sa su quali elementi, non esistendo il fatto.

Il giudice diventa interprete del pensiero dell’accusato! Il rischio che sia tutto nella interpretazione del giudice è reale.

Ma il nostro ordinamento penale si basa sul sistema penale oggettivo, cioè del fatto materiale.

Precisamente in base al principio di materialità del reato, nessuna offesa per quanto grave può essere riconosciuta come penalmente rilevante senza una azione. Solo le azioni esterne e non gli atti interni come pensieri e intenzioni sono in grado di produrre danni a terzi.

Inoltre il diritto penale per sua stessa qualificazione è il diritto del fatto e non il diritto penale dell’autore, quindi non si pone come scopo il rimprovero delle intenzioni, dei pensieri, del modo di essere. Rilevante è invece la condotta effettiva sul piano materiale.

 

RIEDUCAZIONE PER RIABILITARE IL REO

Da quanto specificato si può dedurre che anche l’art. 3 del testo è poco chiaro e desta dubbi. Infatti è prevista una “rieducazione” per coloro che commettono il reato. Come se avere una opinione contrastante con una ideologia diventi motivo di rimprovero.

Potrebbe accadere che la manifestazione di contrarietà al “gay pride” diventi reato e come pena alternativa per il delitto commesso sia prevista la collaborare con le associazioni lgbt che sono espressione di una ideologia contraria a quella del reo. Se questa non è “rieducazione” ….

 

LA SCUOLA LUOGO DI PROPAGANDA

Gli alunni fin dalla scuola di infanzia sono obbligati a partecipare a progetti contro la presunta omotransfobia. Una visione antropologica della indifferenziazione dei sessi che viene instillata nella mente di bambini, che troveranno incongruenze tra la percezione della realtà (i bambini sono piccoli non stupidi) e quanto viene loro presentato.

E i genitori potranno ancora educare i loro figli o la religione di stato non permetterà più la loro potestà educativa?

Ecco questi sono solo alcuni dei dubbi che emergono dal testo che poggia su presupposti vaghi e fatui, che rischia di diventare una legge che per includere alcuni escluderà molti additandoli come intollerati.

Così questa legge genera intolleranza invece di eliminarla.

In Italia corriamo il serio rischio che, come dice Orwell, “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ma alcuni sono più uguale degli altri”.

 

Germana Biagioni

19 novembre 2020

 

Fonti: www.vaticannews.va intervista a Cesare Mirabelli

www.centrostudilivatino.it

Diritto penale del fatto – De Iure Criminalibus

 

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