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DDL ZAN
3 AGOSTO 2020


ZITTI ZITTI AUMM AUMM IN PARLAMENTO

COPYRIGHT © SIAMO COSI' APS  affiliata ACLI     

ACLI Roma     ACLI nazionale

Il disegno di legge Zan mira ad applicare il trattamento penale delle opinioni, degli atti discriminatori, della violenza ecc. fondati su sesso, identità di genere, sul genere, sull’orientamento sessuale a quello degli atti di razzismo, fondati sul razzismo sulla discriminazione religiosa, territoriale ed etica.

 

A questo fine inserisce nel codice penale articoli 604 bis e 604 ter alcune fattispecie incriminatrici apposite per il compimento o l’istigazione al compimento di atti di discriminazione per motivi fondati su sesso, genere e orientamento sessuale, pena fino a un anno e sei mesi e multa fino a 6 mila euro.

Poi punisce il compimento o l’istigazione al commettere atti di violenza o l’istigazione alla violenza per motivi fondati su sesso, genere e l’orientamento sessuale, pena dai 6 mesi a 4 anni.

Punisce infine la partecipazione a ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente nei propri scopi l’incitamento alla discriminazione o all’incitazione alla violenza per motivi fondati su sul sesso, genere ed orientamento sessuale, la pena è in questo caso diversificata e consiste in: per promotori e dirigenti da uno a 6 anni, per i semplici partecipanti da 6 mesi a 4 anni.

 

E’ poi prevista anche un’aggravante specifica per tutti i reati che siano commessi per finalità di discriminazione e di odio fondati su sesso, genere e orientamento sessuale, oppure per agevolare l’attività di organizzazioni che abbiano le medesime finalità.

 

Da tutto ciò discendono anche alcune altre pene accessorie importanti, facoltative, non obbligatorie cioè quello dell’obbligo di prestare una attività non retribuita a fronte della collettività, (anche se del casus il giudice lo disporrà a vantaggio di associazioni di promozione dei diritti delle persone discriminate), l’obbligo di rientrare nella propria abitazione nella notte, la sospensione della patente di guida, del passaporto, dei documenti vari, il divieto di partecipare alla propaganda elettorale.

 

Nel testo unificato del ddl Zan è prevista l’istituzione per il 17 maggio della giornata nazionale contro l’omofobia, lesbofobia, la bifobia e la transfobia che prevede l’organizzazione di cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, in modo particolare nelle scuole.

L’articolo successivo prevede che l’Unar indichi una strategia triennale per la definizione di obiettivi e le misure relative all’educazione e all’istruzione.


La strategia contro la discriminazione per questi motivi è elaborata nel quadro di una Consultazione permanente, tra le altre, delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull'identità di genere.

 

L’articolo 7 del progetto di legge prevede finanziamenti per 4 milioni euro per i centri per le politiche contro la discriminazione sessuale e di genere e per i centri per la tutela vittime delle discriminazioni.
(questi 4 milioni sono stati già anticipati in sede di riconversione del decreto rilascio, dunque il finanziamento è stato approvato pur non essendo stata approvata la legge Zan).

 

Infine l’articolo 9 prevede un ruolo di monitoraggio per l’Istat di questi fenomeni di violenza, ma non solo perché dovrà misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio.

 

Anna Cavallo

 

Fonte:

Ciclo di webinar sull’attualità della cultura per la vita
Il Ddl zan e il dibatto in corso sull’ “omotransfobia”: COSA STA SUCCEDENDO?
Francesco Farri e Pino Morandini

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